L’apprendistato è un contratto che abbina la formazione con il lavoro e, in alcuni casi, può rappresentare una valida risposta alle esigenze di quei giovani che desiderino o abbiano necessità di lavorare e guadagnare, pur continuando a studiare.La normativa vigente prevede TRE tipologie di apprendistato:
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (rivolto a giovani da 15 ai 25 anni) Permette di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro (obbligo scolastico). E’ compito delle regioni stabilirne la durata.
Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere (finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro).
Apprendistato di alta formazione e di ricerca finalizzato a conseguire titoli di studio specialistici, universitari e postuniversitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato.
Il riordino normativo sulla disciplina di tale contratto di lavoro è avvenuto con il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 “Testo unico dell’apprendistato” (modificato dalla L. n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro”).
Il Testo Unico definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani prevedendone tre tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (giovani da 15 a 25 anni);
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (giovani da 18 a 29 anni);
c) apprendistato di alta formazione e ricerca (giovani da 18 a 29 anni). La disciplina del contratto di apprendistato e’ rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale.
La Regione Marche ha recepito con la L.R. n. 14 del 17 maggio 2012 il D.Lgs n. 167/2011; con successivo atto Delibera di Giunta Regionale n. 1196 del 01 agosto 2012 ha approvato gli “schemi di accordo tra la Regione Marche e le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università, Fondazioni ITS e l’Ufficio scolastico regionale per la disciplina dell’apprendistato” predisponendo tre distinti documenti che disciplinano le tre diverse tipologie di contratto nel rispetto delle competenze in materia, proprie e degli altri attori.
Con la DGR 1365 del 01/10/2012 ha concretamente dato attuazione alla disciplina dell’apprendistato sul proprio territorio per quanto riguarda due delle tre tipologie previste: l’apprendistato professionalizzante o di mestiere e di alta formazione e ricerca.
Con la Circolare n. 5/2013-violazioni in materia di apprendistato
OBBLIGHI NORMATIVI
Il Dlgs. 81/2008 prevede i seguenti obblighi aziendali:
Redazione del Piano formativo individuale dell’apprendista entro 30 giorni dalla stipula del contrattoSvolgimento della formazione di base, trasversale e professionalizzante secondo quanto stabilito dalle Regioni e dai CCNL con relativa tracciabilità .
Certificazione delle competenze acquisite e conseguente registrazione delle stesse sul libretto formativo del cittadinoPresenza di un tutor aziendale che accompagni l’apprendista nello svolgimento del suo piano formativo individuale.
Il contratto di apprendista include di fatto:
Formazione di base e trasversale (120 ore nel triennio) con contenuti fissati dalle Regioni ove l’azienda opera. Formazione professionalizzante definita dai CCNL di riferimento
SERVIZI OFFERTI DA FUTURE CONSULTING
Presa in carico dell’apprendista
Progettazione Piano Formativo Individuale
Progettazione,erogazione e gestione della formazione di base e trasversale che prevede 40 ore annue con livelli diversificati nelle diverse annualità nelle seguenti aree:
SICUREZZA SUL LAVORO
ORGANIZZAZIONE, ECONOMIA E QUALITA’
COMUNICAZIONE E COMPETENZE RELAZIONALI
DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE E DELL’IMPRESA
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
COMPETENZE DIGITALI
D-Formazione tutor aziendale (la normativa sull’apprendistato prevede obbligatoriamente la presenza di un tutor aziendale (1 ogni 5 apprendisti) che deve dimostrare la professionalità nello svolgimento del ruolo. Si prevede la formazione attraverso 12 ore di 6 in aula e 6 in modalità e learning .
E-Supporto all’erogazione della formazione professionalizzante ( project work formativo- registri- verifiche- tracciabilità).
F-Monitoraggio ex ante , in itinere , ex post
G-Registrazione competenze sul LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO ed eventuale certificazione delle competenze.
ULTERIORE OPPORTUNITA’
POSSIBILITA’ DI ACCESSO A FONDI INTERPROFESSIONALI
E’ possibile attivare i Fondi Interprofessionali per finanziare la formazione interna dell’apprendista.